Imprese di tutte le dimensioni nazionali ed estere (anche reti di imprese con un massimo di 5 imprese partecipanti) che effettuano investimenti sul territorio italiano
La speciale procedura FAST TRACK consente di saltare il protocollo ordinario e di avere tempi più brevi di istruttoria, risorse finanziarie ad hoc ed eventualmente il coinvolgimento delle amministrazioni locali per un cofinanziamento.
Possono accedere a questa procedura programmi il cui importo complessivo sia superiore a € 50MLN.
> Inoltre il programma deve evidenziare una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.
A tal fine viene valutata:
Oppure in alternativa:
Oppure in alternativa:
Nel caso di investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli è altresì richiesta la capacità del programma di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.
a. Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni (nel limite del 10% delle spese ammissibili).
b. Opere murarie e assimilate compreso l’acquisto di immobili (nel limite del 40% degli investimenti ammissibili se si tratta di un programma di sviluppo industriale, nel limite del 70% se nel settore turistico).
c. Infrastrutture specifiche aziendali.
d. Macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica.
e. Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.
f. Consulenze connesse al progetto (solo per le PMI) nella misura massima del 4% (progettazioni ingegneristiche, direzione lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, certificazioni di qualità e ambientali). Le consulenze sono ammissibili anche per le grandi imprese solo per i programmi di sviluppo per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (TPA).
Le spese sono ammissibili dopo la presentazione della domanda.
L’impresa ha l’obbligo di mantenimento dei beni agevolati per 3 anni (PMI) e per 5 anni (GRANDE IMPRESA).
I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo stessi. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche.
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:
L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione
L’eventuale finanziamento agevolato è concesso nel limite massimo del 75 per cento delle spese ammissibili.
L’impresa può scegliere anche di richiedere il solo contributo a fondo perduto.
CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Durata: max 10 anni + periodo di preammortamento commisurato alla durata del progetto (max 4 anni)
Rimborso: rate semestrali 30 giugno e 31 dicembre
Periodo di preammortamento: rimborso esclusivamente della quota interessi connessa al finanziamento erogato
Garanzie: ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell’importo in linea capitale del finanziamento.
Tasso: il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.
Le agevolazioni vengono erogate su presentazione di SAL a fronte di titoli di spesa quietanzati con un massimo di 5 SAL.
Ciascun SAL deve riguardare almeno il 20% delle spese ammissibili.
Le erogazioni avvengono entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (e a far data dall’invio della documentazione completa) se si tratta di SAL intermedi, entro 120 giorni se si tratta del SAL finale a saldo.
È possibile tuttavia richiedere un anticipo del 40% delle agevolazioni concesse, presentando adeguata fideiussione bancaria/assicurativa relativa al solo contributo a fondo perduto. In questo caso l’impresa ha l’obbligo di presentare il primo SAL entro sei mesi. Se non si chiede l’anticipo non vi è alcun obbligo temporale per la presentazione del primo SAL.
Qualora sia necessario acquisire provvedimenti o atti autorizzativi di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all’avvio degli investimenti, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali
o territoriali, il Ministero indice una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e smii, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo.
A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all’articolo 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il Ministero adotta un provvedimento di approvazione del programma dell’investimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all’avvio del programma di sviluppo
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
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